IVA AD ESIGIBILITA' DIFFERITA (IVA SOSPESA)

Dal 28 aprile 2009 è diventato operativo il nuovo regime dell' IVA in sospensione, definito per brevità anche "IVA per cassa".  

Da tale data è stata estesa alla generalità dei soggetti passivi con volume d'affari non superiore a € 200.000,00 la facoltà di differire l'Iva al momento del pagamento della fattura emessa.

Prima di questa data tale modalità era applicabile solo per le fatture emesse ad enti pubblici. 
Dal gennaio 2015 le fatture agli enti pubblici NON dovranno più essere emesse con iva ad esigibilità differita in quanto è stato introdotto lo Split Payment che prevede il pagamento dell'iva direttamente all'erario da parte dell'ente pubblico.

Il programma consente di emettere fatture del tipo suddetto e anche di registrare in prima nota fatture ricevute dello stesso tipo, utilizzando apposite causali.
Anche la registrazione dell'incasso o del pagamento (parziale o totale) di tali fatture andrà fatta con una causale apposita.

Alle fatture ad esigibilità differita emesse (o ricevute) deve essere attribuito un numero (protocollo) consecutivo alle altre fatture di vendita (o di acquisto), vanno stampate sul registro iva del mese di emissione (e totalizzate a parte) mentre l'imposta relativa verrà conteggiata solo nella liquidazione del periodo di incasso/pagamento.

La registrazione dell'incasso/pagamento non deve essere stampata sul registro iva.

Per la registrazione in prima nota:

Per l'emissione di fatture in iva differita:

N.B.  Sulla fattura deve essere presente la frase:
Operazione con imposta ad esigibilità differita, ex art. 7, DL n.185/2008
in modo che chi la riceve possa identificarla come tale.